Odorizzazione – Utilizzo in sicurezza del gas
Ai sensi del Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 recante "Aggiornamento della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convogliare" (il "Decreto"), nel caso di clienti finali direttamente allacciati alla rete di trasporto di gas naturale (di seguito "Clienti Finali") che facciano, anche solo in parte, uso domestico o similare del gas, anche se combinato con usi tecnologici, l'onere di garantire tale uso del gas in condizioni di sicurezza per i lavoratori interessati, ai sensi del decreto legislativo n.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, è del datore di lavoro che può a tal fine avvalersi del supporto dell'impresa di trasporto (di seguito "Trasportatore") la quale odorizzerà tutto il gas riconsegnato, operando secondo le soluzioni tecniche e le condizioni giuridiche da essa individuate. Il Cliente Finale resta libero di non accettare le soluzioni e le condizioni proposte; in tal caso garantirà l'uso del gas in condizioni di sicurezza secondo le prescrizioni del medesimo Decreto. Il Decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2018 ed è entrato in vigore il successivo 7 giugno 2018.
Ai sensi del Decreto il Trasportatore provvede a:
- ricevere le comunicazioni di cui all’articolo 2, comma 5, del Decreto in merito alla/e categoria/e d’uso del gas riconsegnato presso i Punti di Riconsegna associati a Clienti Finali;
- ricevere le attestazioni di cui al medesimo articolo 2, comma 5, del Decreto con cui il Cliente Finale da atto dell’utilizzo sicuro del gas riconsegnato;
- supportare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto, il Cliente Finale – ove ne ricorrano i presupposti – nelle attività funzionali ad assicurare l’odorizzazione del gas riconsegnato presso il Punto di Riconsegna interessato, regolando altresì i rapporti con i Clienti Finali già odorizzati alla data di entrata in vigore del Decreto;
- riaprire i Punti di Riconsegna previo rilascio delle comunicazioni/attestazioni previste dal Decreto;
- garantire il rispetto del Decreto in caso di nuovi allacciamenti ai sensi dell’articolo 2, comma 4, del Decreto stesso attraverso la ricezione delle dichiarazioni e attestazioni ivi previsti, supportando – ove espressamente richiesto e concordato – il richiedente allacciamento nell’attività di odorizzazione;
- gestire le modifiche e i subentri in relazione a comunicazioni e attestazioni già rilasciate;
- provvedere alla trasmissione al Ministero delle informazioni di cui all’articolo 2, comma 8, del Decreto.
Nell’ambito delle predette attività il Trasportatore provvede altresì a:
- attivare le procedure per la disalimentazione del Punto di Riconsegna nei casi in cui il Cliente Finale non abbia provveduto tempestivamente alle comunicazioni/attestazioni ai sensi del Decreto;
- rifiutare la richiesta di riapertura di un Punto di Riconsegna in assenza delle previste attestazioni.
Di seguito si riportano il Decreto Ministeriale unitamente a una nota descrittiva del processo sopra riportato e delle soluzioni tecnico/applicative che il Trasportatore intende adottare per odorizzare il gas riconsegnato, nonché l’elenco dei Punti di Riconsegna presso i quali i Clienti Finali hanno dichiarato un uso domestico o similare del gas, con relativa soluzione tecnica individuata.
Aggiornamento semestrale D.M. 18 Maggio 2018 - Attestazione categoria di utilizzo del gas
Di seguito si rende disponibile la modulistica funzionale agli adempimenti previsti dal Decreto. Ai fini della trasmissione delle dichiarazioni, attestazioni e contratti di cui sopra occorre far riferimento all'indirizzo PEC odorizzazione@pec.snam.it ovvero, limitatamente ai contratti di allacciamento, all’indirizzo PEC contratti.allacciamento@pec.snamretegas.it.
I moduli non attivi saranno resi quanto prima disponibili. Per ogni informazione o chiarimento potrete fare riferimento ai contatti riportati di seguito.
1. COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 5 DEL DECRETO
(TERMINE 6 AGOSTO 2018)
2. ATTESTAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2 COMMA 5 DEL DECRETO
(TERMINE 7 DICEMBRE 2018)
Modulo attestazione utilizzo in sicurezza del gas | |
Modulo attestazione utilizzo in sicurezza del gas (Datore di lavoro diverso da titolare impianto o pluralità datori di lavoro) |
3. RICHIESTA DI SUPPORTO ALL'IMPRESA DI TRASPORTO IMPIANTI
A- Punti di Riconsegna non odorizzati
B- Punti di Riconsegna odorizzati
4. RICHIESTA DI APERTURA E RIAPERTURA DEI PUNTI DI RICONSEGNA (PUNTI DI RICONSEGNA CHIUSI O DI NUOVA REALIZZAZIONE)
5. NUOVI ALLACCIAMENTI (RICHIESTE DI ALLACCIAMENTO SUCCESSIVE AL 6 GIUGNO 2018)
6. MODIFICHE - SUBENTRI
Riferimenti
Per i Punti di Riconsegna esistenti
è possibile rivolgersi all’Ufficio Misura
Tel. 02 370 37242 – 02 370 39246 – 02 370 39240 e.mail:
meter@snam.it
Per i Punti di Riconsegna da allacciare alla rete di trasporto
è possibile rivolgersi all’Ufficio Contratti di Allacciamento
Tel. 02 370 39191 – e. mail:
contratti.allacciamento@snam.it
nonché ai referenti indicati nel Contratto di allacciamento o sulla sezione del sito Snam nella sezione dedicata ai nuovi allacciamenti.
07 agosto 2023 - 17:23 CEST